Il team legale di Bit2Me, guidato e coordinato da Javier Maestre con il supporto dei dipartimenti legale e di compliance dell’azienda, nonché dello studio legale DataBitLaw, ha vinto una battaglia legale che conferma la nullità di un marchio che riproduceva il logo di Bitcoin, registrato da un utente anonimo.
La sentenza, emessa l’8 maggio dalla Sezione 4 della Corte Provinciale di Bizkaia, rafforza la tutela dei segni distintivi associati a Bitcoin, impedendo a chiunque di rivendicarne diritti esclusivi — un obiettivo sostenuto anche dall’iniziativa bitboydefense.
Nel maggio 2024, il Tribunale Commerciale n. 2 di Bilbao ha dichiarato la nullità del marchio n. 4.046.141, che riproduceva il logo originariamente ideato e pubblicato dall’utente anonimo "bitboy" sul forum Bitcointalk.org — un design divenuto simbolo universalmente riconosciuto di Bitcoin.
Il titolare del marchio aveva presentato ricorso contro la sentenza, ma la Corte Provinciale di Bizkaia ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo la nullità del marchio. Il tribunale ha stabilito che il marchio era stato registrato in malafede e violava i diritti di proprietà intellettuale relativi al design.
Riguardo alla malafede, la Corte ha sottolineato che il marchio si basava "su un design preesistente creato dalla comunità online", come dimostrato da prove documentali e da una perizia tecnica. Il rapporto peritale ha evidenziato che "il termine 'Bitcoin' identifica la tecnologia che consente l’archiviazione e il trasferimento di valore, resa pubblica da ‘Satoshi Nakamoto’ nel white paper del 31 ottobre 2008. Il dominio bitcoin.org fu registrato anonimamente nell’agosto 2008". Ha inoltre precisato che sia il logo sia la sua combinazione con la parola “Bitcoin” furono creati da un utente su Bitcointalk.org il 1º novembre 2010 e che i diritti su queste immagini furono rilasciati alla comunità sotto una licenza Creative Commons di pubblico dominio.
La sentenza ha concluso che "al momento della registrazione del marchio da parte del ricorrente, ‘Bitcoin’ era già ampiamente conosciuto, e il ricorrente registrò una creazione altrui, tutelata da diritti di proprietà intellettuale e rilasciata nel pubblico dominio".
La Corte ha dichiarato: "Come è stato provato, il creatore del logo lo ha rilasciato alla comunità per un uso libero e senza restrizioni, vietando espressamente qualsiasi appropriazione a fini commerciali. Pertanto, il ricorrente ha agito in malafede, registrando il logo per sfruttamento commerciale, abusando della fiducia della comunità e beneficiando della reputazione acquisita dal creatore originale. Il ricorrente non è l’autore del logo, né ha ricevuto autorizzazione all’uso, violando così le pratiche leali del mercato".
In merito alla violazione della proprietà intellettuale, la Corte ha stabilito che "la sentenza di primo grado ha correttamente concluso che il logo registrato non è stato creato dal ricorrente ed è protetto dalla normativa sulla proprietà intellettuale, motivo per cui la sua registrazione rientra nei motivi di nullità previsti all’articolo 52 in combinato disposto con l’articolo 9.1.c) della Legge spagnola sui marchi. Il Tribunale Commerciale ha condotto un’analisi approfondita delle prove, facendo riferimento anche alla rilevante sentenza della Corte Provinciale di Madrid (Sezione 28, del 1º settembre 2022) in materia di Creative Commons. Come affermato dalla corte di primo grado, ‘il diritto d’autore nasce dalla creazione, non dalla registrazione’".
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